
Si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.
Nel nostro ordinamento vige il principio generale di uguaglianza di diritti in materia di protezione tra MSNA e minori italiani e comunitari. Pertanto, in linea generale, il riferimento ai diritti dei MSNA è previsto dal nostro ordinamento interno in seno alla normativa riguardante la protezione dei minori, inclusi i diritti previsti dalla nostra Carta Costituzionale. Diversi strumenti di diritto internazionale e dell’Unione Europea contengono molteplici riferimenti in tema di diritti dei minori. In particolare, lo strumento internazionale fondamentale in tema di minori è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, ratificata in Italia con legge 176/1991, i cui principi fondanti sono il superiore interesse del minore (art. 3), il principio di non discriminazione (art. 2), il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6), e il diritto all’ascolto (art.12).
Per quanto attiene alla normativa interna in tema di MSNA, specifiche previsioni sono state introdotte dalla legge 47/2017, mentre altre disposizioni sono presenti nella normativa in tema di immigrazione e asilo, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 142/2015, al D.Lgs. n. 25/2008 ed al D.Lgs. n. 286/1998.