L’attuale sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall’art. 19 del D.Lgs. n. 142/2015 e, diversamente da quello degli adulti, non è gestito esclusivamente dal Ministero dell’Interno in ragione della competenza prevista dalla normativa vigente anche in capo agli Enti Locali. Il D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge 173/2020 non ha inciso sulla possibilità da parte dei MSNA di accedere al sistema di accoglienza, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.
Il D.L. 133/2023, poi convertito in legge 176/2023, ha introdotto diverse novità in tema di accoglienza di MSNA emendando l’art. 19 del D.Lgs. 142/2015. La stessa norma è inoltre intervenuta riformando altri aspetti attinenti alla procedura per l’accoglienza dei MSNA.
Nella scelta dei posti in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza come previsto dall’art. 19, comma 2-bis. Una schematica rappresentazione è fornita di seguito:
- Strutture governative di prima accoglienza - Dal momento della presa in carico del minore, assicurano servizi specialistici finalizzati al successivo trasferimento dello stesso in centri di secondo livello del SAI. La permanenza è circoscritta al tempo strettamente necessario - comunque non superiore a 45 giorni - all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con DM 1 settembre 2016 sono stati fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età.
- Seconda accoglienza nell’ambito della rete SAI - La seconda accoglienza nell’ambito della rete SAI è finanziata con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Ha luogo in strutture autorizzate ai sensi della Legge 328/2000, armonizzata con la normativa regionale di riferimento e fornisce al minore, an-che non richiedente asilo, in misura graduale e attraverso progetti individuali che tengono conto del suo vissuto e delle sue attitudini, gli strumenti per raggiungere la propria indipendenza lavorativa, sociale e culturale. La rete SAI è strutturata per rispondere alle necessità di accoglienza dei MSNA sul territorio. Alcuni progetti SAI possono accogliere infraquattordicenni, minori di genere femminile anche in gravidanza e altri casi portatori di particolari vulnerabilità. La loro permanenza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi sei mesi, salvo ulteriori proroghe concesse per completare il percorso di integrazione avviato. I minori richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda e, nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Infine, come forma qualificata di accoglienza in favore dei MSNA, è previsto anche l’affidamento familiare nelle sue varie declinazioni (full-time e part-time).
- Strutture ricettive temporanee per MSNA (CAS) Strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate a minori di età superiore ai 14 anni con una capienza massima di 50 posti per struttura. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati i servizi indicati nelle strutture governative di prima accoglienza secondo quanto previsto nel DM 1 settembre 2016 relativo agli standard minimi dei centri di accoglienza.
- Strutture ricettive temporanee per adulti - In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee per MSNA, il Prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.
- Strutture comunali - In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3-bis, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune. Inoltre, in assenza di posti dedicati nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, i Comuni assicurano anche l’accoglienza dei MSNA infraquattordicenni. Per l'attività di accoglienza in favore dei MSNA, i Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo.
