Ufficio VII - Minoranze e apolidia
Dirigente dell’Ufficio: (vacante)
E-mail:
PEC: minoranze@pecdlci.interno.it
PEC: apolidiaistanze@pecdlci.interno.it
L’Ufficio svolge attività di studio e di consulenza su tematiche connesse alla tutela delle minoranze linguistiche storiche di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482 e 23 febbraio 2001, n. 38 e all’integrazione delle nuove minoranze. Mantiene rapporti con le istituzioni internazionali ed europee (ONU, Consiglio d’Europa, Commissione europea, OSCE), elaborando rapporti periodici e risposte a questionari.
Collabora con il Comitato tecnico istituito presso il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valutazione e l’approvazione dei progetti di tutela delle minoranze; organizza il Tavolo istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza slovena in Italia, istituito con decreto del Ministro dell’interno il 4 luglio 2012, svolgendo approfondimenti sulle relative tematiche; mantiene rapporti con le istituzioni internazionali ed europee con scambi di informazioni e di pareri sulle varie Convenzioni ratificate dal nostro Paese; concorre, altresì, all’attuazione degli accordi internazionali per la protezione delle minoranze nazionali.
Costituisce il punto di contatto nazionale per la verifica sullo stato di attuazione della Convenzione Quadro della Unione Europea per la protezione delle Minoranze Nazionali.
Nell’ambito di tutela della cennata Convenzione rientrano anche le Comunità Rom, Sinte e Caminanti (RSC), pur se non direttamente tutelate dalla predetta legge 15 dicembre 1999, n. 482, poiché non legate a uno specifico territorio.
Per l’integrazione di tali comunità, sulla base delle indicazioni della Commissione Europea, è stata adottata la nuova Strategia Nazionale di Inclusione 2021-2030, a cura dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), anche sulla base delle indicazioni di questo Ufficio, che opera costantemente, tramite le Prefetture, un monitoraggio circa lo stato di attuazione degli interventi assunti in sede locale. Tale Strategia, partendo dai quattro assi di intervento di quella precedente (abitazione, salute, scuola, lavoro), è destinata ad ampliare tali ambiti che sono ridisegnati nella seguente modalità:
- inclusione,
- partecipazione,
- istruzione,
- occupazione,
- sanità,
- problematiche abitative.
L’Ufficio si occupa, inoltre, della trattazione delle richieste di riconoscimento dello status di apolide.
L’Italia ha ratificato nel 1962 la Convenzione di New York del 1954 sullo status di apolidia e nel 2015 la Convenzione di New York del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia. Ha inoltre sottoscritto, e ne ha in corso la ratifica, la Convenzione Europea sulla Nazionalità del 1997.
L’accertamento per la determinazione dell’apolidia è attribuito al Ministero dell’Interno il quale, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91”, in presenza dei requisiti di legge, riconosce e certifica lo status di apolide, adottando un provvedimento che è ricognitivo e non costitutivo di status.
L’istanza ai sensi del predetto art. 17 deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata: apolidiaistanze@pecdlci.interno.it, utilizzando il modulo, con relativi allegati, presente su questa pagina.
È stata avviata, unitamente alla Commissione Nazionale Asilo, una collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che ha portato alla firma, il 16 maggio 2023, di un apposito Protocollo d’Intesa attualmente vigente.
Detto Protocollo prevede, da un lato, la presenza, per un giorno a settimana, di un funzionario esperto dell’UNHCR presso questo Ufficio allo scopo di fornire supporto in ambito di normativa e prassi straniere utili alla trattazione di casi di particolare complessità, al fine di agevolare l’attività di riconoscimento dell’apolidia; prevede, inoltre, il raccordo tra i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale e di determinazione dello status di apolide, disciplinato da apposite Linee Guida Operative il cui testo è stato messo a punto d’intesa con la Commissione Nazionale Asilo e con l’UNHCR.
Le anzidette Linee Guida dispongono che, nell’ambito della procedura di protezione internazionale, laddove le Commissioni Territoriali verifichino la presenza di indicatori di apolidia, provvedano a trasmettere a questo Ufficio la documentazione rilevante, acquisendo il consenso scritto della persona interessata, alla quale viene consegnata anche la brochure “Guida pratica per la tutela degli apolidi in Italia” predisposta dall’UNHCR.
Il predetto Protocollo è stato oggetto di un impegno non vincolante (cosiddetto “pledge”) formulato - su invito dell’UNHCR - dalla Direzione Centrale e dalla Commissione Nazionale Asilo, in occasione del Global Refugee Forum tenutosi a Ginevra nel dicembre 2023.
Per il riconoscimento dello status di apolide, l’ordinamento italiano, oltre alla suindicata procedura amministrativa, prevede anche il procedimento giurisdizionale: quest’ultimo può essere azionato, indipendentemente dall’espletamento del procedimento amministrativo, dinanzi alle Sezioni specializzate dei Tribunali Ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue, competenti per territorio.