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Ufficio III - Cittadinanza

Ufficio III - Cittadinanza

Dirigente dell’Ufficio:

Viceprefetto aggiunto (vacante)

E-mail: 

PEC: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it 

L’Ufficio tratta questioni attinenti alla cittadinanza, con particolare riferimento ai provvedimenti di conferimento in favore di stranieri residenti in Italia. Assicura, inoltre, il costante flusso di informazioni con la rete degli Uffici delle Prefetture che si occupano di cittadinanza e, fornisce consulenza sui profili e le questioni più complesse e si occupa dell’elaborazione di studi e approfondimenti sulle tematiche di settore.

Il procedimento di cittadinanza è interamente informatizzato: infatti, i richiedenti accedono al Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione mediante SPID o CIE e compilano una domanda telematica allegando la documentazione necessaria.

Tramite l’accesso al predetto Portale, i richiedenti possono anche verificare lo stato di avanzamento delle proprie istanze di cittadinanza. A tal fine, è stato, inoltre, istituito il canale informativo IOAPP, scaricabile gratuitamente su smartphone.

L’istruttoria viene avviata dalla Prefettura, dopo la verifica della regolarità documentale e della sussistenza dei requisiti, con la generazione automatica delle richieste agli Organismi tenuti a formulare i pareri di competenza.

A seguito della valutazione delle risultanze istruttorie da parte degli Uffici ministeriali di cittadinanza viene predisposto un decreto a firma del Presidente della Repubblica, nel caso di concessione per residenza in Italia, ovvero un decreto a firma del Sottosegretario delegato, nel caso di diniego. 

Nelle ipotesi di acquisto per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 la competenza all’adozione del provvedimento finale è attribuita ai Prefetti per le domande presentate in Italia, ovvero al Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione per le domande presentate all’estero.

I provvedimenti (decreti di concessione, reiezione e inammissibilità) relativi alle istanze presentate in Italia di cui agli artt. 5 e 9 della 5 febbraio 1992, n.91 vengono notificati ai richiedenti tramite SEND - Piattaforma notifiche digitali.

Entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'interessato dovrà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica dinanzi all'Ufficiale di stato civile (art. 10 legge 5 febbraio 1992, n.91). Il decreto perde efficacia in caso di mancato giuramento entro il citato termine.

La cittadinanza italiana è revocata in caso di condanna definitiva per i reati a cui l'art. 10 bis della legge 5 febbraio 1992, n.91 fa rinvio, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. 

 

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