Capo Ufficio di staff:
Viceprefetto Ferdinando Santoriello
E-mail: ferdinando.santoriello@interno.it
PEC: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Dirigente in posizione di staff: gestione del contenzioso e rappresentanza in giudizio della cittadinanza
Viceprefetto aggiunto Martina Anatriello
E-mail: martina.anatriello@interno.it
PEC: contenzioso.cittadinanzak10@pecdlci.interno.it
Dirigente in posizione di staff: comunicazione con l’utenza
Viceprefetto aggiunto (vacante)
L’Ufficio si occupa del coordinamento operativo dell’attività di attribuzione della cittadinanza italiana svolta da tutti gli Uffici di cittadinanza, secondo il carico di lavoro territoriale; cura il flusso di informazioni necessario con la rete degli Uffici delle Prefetture che si occupano di cittadinanza e fornisce, laddove necessario, supporto agli ufficiali di Stato civile; approfondisce le eventuali problematiche e garantisce la consulenza sulle tematiche di rilievo.
Cura, inoltre, il coordinamento e la gestione del contenzioso e della rappresentanza in giudizio relativamente ai ricorsi in ambito di cittadinanza, assicurando la comunicazione con l’utenza.
Il procedimento di cittadinanza è interamente informatizzato: infatti, i richiedenti accedono al Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione mediante SPID o CIE e compilano una domanda telematica allegando la documentazione necessaria.
Tramite l’accesso al predetto Portale, i richiedenti possono anche verificare lo stato di avanzamento delle proprie istanze di cittadinanza. A tal fine, è stato, inoltre, istituito il canale informativo IOAPP, scaricabile gratuitamente su smartphone.
L’istruttoria viene avviata dalla Prefettura, dopo la verifica della regolarità documentale e della sussistenza dei requisiti di legge, con la generazione automatica delle richieste agli Organismi tenuti a formulare i pareri di competenza.
A seguito della valutazione delle risultanze istruttorie da parte degli Uffici ministeriali di cittadinanza, viene predisposto un decreto a firma del Presidente della Repubblica, nel caso di concessione per residenza in Italia, ovvero un decreto a firma del Sottosegretario delegato, nel caso di diniego.
Nelle ipotesi di acquisto per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91 la competenza all’adozione del provvedimento finale è attribuita ai Prefetti per le domande presentate in Italia, ovvero al Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione per le domande presentate all’estero.
I provvedimenti (decreti di concessione, reiezione e inammissibilità) relativi alle istanze presentate in Italia di cui agli artt. 5 e 9 della 5 febbraio 1992, n. 91 vengono notificati ai richiedenti tramite SEND - Piattaforma notifiche digitali.
Entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'interessato dovrà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica dinanzi all'Ufficiale di stato civile (art. 10 legge 5 febbraio 1992, n.91). Il decreto perde efficacia in caso di mancato giuramento entro il citato termine.
La cittadinanza italiana è revocata in caso di condanna definitiva per i reati a cui l'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n.91 fa rinvio, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.