Skip to main content Skip to footer content

Trattamento di fine rapporto maggiorato per le vittime del terrorismo

Per le vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e per taluni dei loro familiari anche superstiti è incrementato, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, il trattamento di fine rapporto (TFR) o equipollente se lavoratori dipendenti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, ovvero è corrisposta un’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, degli iscritti alla Gestione Separata e per i liberi professionisti. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Le vittime del terrorismo e i loro familiari che intendono accedere ai predetti benefici devono presentare, se dipendenti privati, autonomi o liberi professionisti, apposita domanda presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Ufficio I “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”; i dipendenti pubblici devono presentare istanza direttamente all’INPS.

I decreti di riconoscimento del predetto beneficio sono adottati sulla base sia della valutazione di merito circa i presupposti di legge, sia degli importi calcolati dall’INPS (anni di contribuzione e criteri di rivalutazione stabiliti dalla legge) o dalle Casse previdenziali di appartenenza qualora si tratti di liberi professionisti. Allo scopo, il Ministero dell’Interno e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) hanno stipulato un’apposita convenzione.

 

 

 

<-- Torna alla pagina Benefici a favore delle vittime del terrorismo

Allegati: