
Concessione della cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n.91.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente da almeno due anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
a-bis) allo straniero che è nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza.
Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana è di ventiquattro mesi prorogabili fino a un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione è di quarantotto mesi.
La legge 15 aprile 2025, n. 63 ha introdotto una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per “naturalizzazione”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, in favore dei familiari delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. In particolare, ai sensi dell’art. 7, “allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza”.