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Ufficio V - Cittadinanza

Ufficio V - Cittadinanza

Dirigente dell’Ufficio:

Viceprefetto Aggiunto Alessandra Petronelli 

E-mail: alessandra.petronelli@interno.it

PEC: cittlegge379@pecdlci.interno.it

PEC: citt-legge124@pecdlci.interno.it

L’Ufficio si occupa della trattazione delle questioni attinenti al conferimento della cittadinanza italiana ai coniugi di cittadini italiani per matrimonio dall’estero, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n.91, con compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia sulle attività di organi e amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L’istruttoria delle domande di cittadinanza per matrimonio dall’estero viene avviata informaticamente dai Consolati, previa verifica della regolarità documentale - per l’eventuale dichiarazione di inammissibilità - con la generazione automatica delle richieste agli Organismi tenuti a fornire le informazioni di competenza. Il sistema prevede comunicazioni telematiche tra gli organismi coinvolti nel procedimento. A seguito della valutazione da parte di questo Ufficio degli elementi forniti, qualora favorevoli, viene predisposto un decreto a firma del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

La domanda è rigettata se è intervenuto scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale oppure in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n.91.

I provvedimenti (decreti di concessione, reiezione e inammissibilità) relativi alle istanze presentate in Italia di cui agli artt. 5 e 9 della 5 febbraio 1992, n.91 vengono notificati ai richiedenti tramite SEND - Piattaforma notifiche digitali.

Entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'interessato dovrà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica dinanzi all'Ufficiale di stato civile (art. 10 legge 5 febbraio 1992, n.91). Il decreto perde efficacia in caso di mancato giuramento entro il citato termine.

La cittadinanza italiana è revocata in caso di condanna definitiva per i reati a cui l'art. 10 bis della legge 5 febbraio 1992, n.91 fa rinvio, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. La revoca è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

L’Ufficio si occupa, inoltre, dell’applicazione delle leggi satellite della normativa sulla cittadinanza: legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti ai territori appartenuti all’Impero austro – ungarico e ai loro discendenti e legge 8 marzo 2006, n. 124 relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. Le citate leggi consentono di ottenere il beneficio in base ad una dichiarazione di volontà dell’aspirante cittadino, resa presso i nostri Consolati all’estero o presso gli Ufficiali di Stato Civile comunali, previo accertamento dei requisiti di legge. 

Spetta all’Ufficio e alla Commissione Interministeriale - istituita presso il Ministero dell’Interno - accertare i requisiti dei richiedenti e dar luogo, o meno, al riconoscimento del nostro status civitatis.

 

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