Lo Stato italiano garantisce il pluralismo religioso. Tutte le confessioni religiose hanno la facoltà di organizzarsi secondo propri statuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale. I rapporti tra Stato e confessioni religiose non cattoliche, secondo l'articolo 8 della Costituzione, sono regolati per legge 'sulla base di intese con le relative rappresentanze'. I rapporti con le confessioni che non abbiano stipulato intese sono invece regolati, in via generale, dalla legge n. 1159/1929 e dal suo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n.289. Si tratta di normative pre-repubblicane rese conformi al nostro ordinamento da una serie di sentenze della Corte costituzionale.
Confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato
Festività religiose delle confessioni diverse da quella cattolica
Riconoscimento della personalità giuridica