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I procedimenti di competenza dell’Ufficio I

Sono vittime del terrorismo i cittadini italiani, gli stranieri o gli apolidi, che siano deceduti o abbiano subito un’invalidità permanente a causa di atti terroristici o di stragi di tale matrice verificatisi nel territorio nazionale, nonché i cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di stragi di tale matrice verificatisi nel territorio extranazionale. L’Ufficio si occupa delle vittime civili del terrorismo.

É vittima della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un’invalidità permanente a causa ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi, nel territorio dello Stato, di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

La normativa vigente in materia prevede l’obbligo della presentazione della domanda di parte per l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici di legge (art. 6 legge 20 ottobre 1990, n. 302 e art. 3 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). L’istanza di parte deve essere presentata al prefetto, del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei potenziali beneficiari, al quale compete la relativa istruttoria; nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, la domanda deve essere presentata al competente Ufficio consolare, che provvede all’invio della stessa e della relativa documentazione alla Prefettura territorialmente competente in Italia all’istruttoria della domanda, per gli ulteriori adempimenti.

Dal 14 dicembre 2020, per le vittime della criminalità organizzata, e dal 1° marzo 2022, per le vittime civili del terrorismo, la presentazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, in modalità telematica, tramite il Portale Servizi di questo Dipartimento, disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale di questo Dipartimento alla voce “Servizi on line”; è possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID). La Prefettura competente per territorio, a seguito dell’inserimento dell’istanza, avvierà l’istruttoria di rito per l’eventuale riconoscimento dei benefici economici richiesti.

L’istruttoria prevede la preliminare verifica della procedibilità, dell’ammissibilità e della fondatezza dell’istanza; occorre poi accertare la sussistenza del requisito oggettivo della riconducibilità dell’evento criminoso ad atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ovvero a fatti criminosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. (art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302), nonché verificare che ricorrano tutti i requisiti soggettivi, prescritti dalla vigente normativa di settore, sia in capo alla vittima sia in capo a tutti i richiedenti i benefici; detti requisiti soggettivi devono sussistere senza alcun limite temporale e sono prescritti dagli artt. 1 e 9-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché, nell’ipotesi in cui l’episodio delittuoso sia ascrivibile alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai sensi dell’art. 2-quinquies della legge 28 ottobre 2008, n. 186 come modificato dall’art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94  e dall’art. 5 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.

Quando è acclarata la sussistenza di tutti i predetti requisiti, le vittime ferite vengono sottoposte a visita medica dalla Commissione Medica Ospedaliera della sanità militare del Ministero della Difesa competente territorialmente, al fine di accertare il grado dell’eventuale invalidità permanente e il relativo nesso causale con l’evento terroristico. Le citate Commissioni Mediche Ospedaliere valutano secondo criteri medico-legali e tabelle approvate in conformità a specifiche norme di legge, tra le quali il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181. I provvedimenti emessi sono definitivi.

Viene poi acquisita, sempre tramite le Prefetture competenti, ogni eventuale documentazione ritenuta utile, unitamente alle ulteriori dichiarazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore, dichiarazioni che devono necessariamente pervenire nell’imminenza del decreto di concessione dei benefici, anche per prevenire, per il medesimo episodio delittuoso, i casi di duplicazione di benefici vietata dalla vigente normativa in materia (artt. 10 e 13 legge 20 ottobre 1990, n. 302 e art. 4 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). Detta verifica può anche essere espletata d’ufficio presso gli Enti interessati a titolo di verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese.

A partire dagli anni ’80, il legislatore è intervenuto a più riprese con norme volte a tutelare i diritti delle vittime e dei loro familiari; nel tempo si sono succedute numerose integrazioni e modifiche dirette sia a estendere le categorie di soggetti ammesse a fruire dei benefici previsti, sia la tipologia di tali provvidenze. Sia per le vittime del terrorismo che per quelle di criminalità organizzata e per i loro superstiti sono previsti, dalle vigenti disposizioni, vari benefici di natura economica.

Le provvidenze economiche concesse dall’Ufficio I, qualora sussistano tutti i requisiti di legge, sono:

  • la speciale elargizione, ossia una somma una tantum, rapportata percentualmente all’entità del danno sofferto, fino al limite massimo complessivo di € 200.000,00; per le vittime ferite, la speciale elargizione è concessa in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuta. Relativamente alle vittime decedute, la speciale elargizione è concessa in parti eguali ai familiari superstiti aventi diritto;
  • l’assegno vitalizio (art. 2, comma 1, legge 23 novembre 1998, n. 407) e lo speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3, legge 3 agosto 2004, n. 206 e art. 2, comma 105, legge 24 dicembre 2007, n. 244): sono esenti dall’IRPEF, soggetti a perequazione automatica, non reversibili e sono concessi, in aggiunta alla speciale elargizione, in favore delle vittime ferite che hanno una soglia percentuale di invalidità non inferiore al 25% (art. 2, comma 1, legge 23 novembre 1998, n. 407) ovvero dei superstiti.

La natura giuridica di tali provvidenze è di tipo assistenziale, in un’ottica meramente solidaristica, rappresentando lo strumento con il quale lo Stato intende ristorare le vittime innocenti di un evento criminoso dal dolore che il medesimo ha loro causato.

Il procedimento amministrativo concernente la concessione delle provvidenze economiche previste dalla vigente normativa in materia, è complesso e articolato e comporta, conseguentemente, che il riconoscimento dei benefici in parola, per non essere in contrasto con le esigenze di natura etico-sociale che vi sono sottese, può avvenire solamente a conclusione della relativa delicata istruttoria.  

Esperita l’istruttoria di legge, il prefetto trasmette la domanda, unitamente alla relativa documentazione all’Amministrazione Centrale, esprimendo il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante: infatti, la titolarità del procedimento amministrativo è dell’Amministrazione Centrale che lo definisce, emettendo il provvedimento conclusivo, di concessione o di rigetto dell’istanza.

Ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, sull’evento, è possibile disporre, su apposita e specifica istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione della provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo della speciale elargizione (art. 7, commi 1, 2 e 3 legge 20 ottobre 1990, n. 302 e s.m.i.).

In tema di assegno vitalizio (di £ 500 mila mensili, poi elevato a € 500,00 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), le attuali disposizioni prevedono che il medesimo possa essere riconosciuto anche in assenza di sentenza sull’evento (art. 2, comma 1-bis, legge 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i.).

Diversamente, per quanto concerne lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, l’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, al quale rinvia, per le vittime della criminalità organizzata, l’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non ne dispongono il riconoscimento anche nei casi in cui non sia ancora intervenuta sentenza, ancorché non definitiva.

Dunque, in caso di documentazione concordemente positiva, l’Ufficio emette i provvedimenti di concessione dei benefici che si possono elargire in assenza di sentenza sull’evento (cioè la provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo della speciale elargizione di cui all’art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302/1990 e l’assegno vitalizio di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407).

La concessione degli ulteriori benefici di legge (saldo del 10% della speciale elargizione e speciale assegno vitalizio di cui alle leggi 3 agosto 2004, n. 206 e 24 dicembre 2007, n. 244) è, pertanto, possibile all’intervento di una sentenza, ancorché non definitiva, relativa al procedimento giudiziario sull’evento criminoso.

In caso di documentazione unanimemente negativa, l’Ufficio emette un decreto di diniego alla concessione dei benefici, previo avviso di rigetto dell’istanza (art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) debitamente notificato agli interessati.

Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti cui è subordinata la concessione dei benefìci economici, l’Ufficio può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva di cui all'articolo 11 D.P.R. 28 luglio 1998 n. 510.

Le provvidenze economiche concesse sono erogate a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, per quanto concerne gli assegni vitalizi, secondo le modalità di pagamento delle pensioni e degli stipendi e, per quanto riguarda la speciale elargizione, in un’unica soluzione con ordinativo di pagamento.

I decreti di rigetto, vertendosi in tema di diritti soggettivi, possono essere impugnati dai destinatari davanti al giudice ordinario nei tempi e nelle forme prescritte dalla legge. L’Ufficio cura il contenzioso relativo alle materie trattate e, a tal fine, predispone le relazioni da inoltrare alle Avvocature dello Stato per le memorie in difesa dell’Amministrazione.

La condizione di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata è riconosciuta con certificazione prefettizia (prevista dall’art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e disciplinata dagli art. 19 e 20 del D.P.R. 28 luglio 1990 n. 510), sul presupposto dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle principali provvidenze economiche (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) e costituisce, a sua volta, il necessario presupposto per ulteriori e aggiuntivi benefici riconosciuti da altri Ministeri e Istituti.

Oltre alla speciale elargizione una tantum e agli assegni vitalizi, la normativa vigente prevede, in favore delle vittime sia del terrorismo sia della criminalità organizzata, e dei loro superstiti, anche altre provvidenzedi competenza di altre Amministrazioni o Enti, quali il diritto all’assunzione obbligatoria; la concessione di borse di studio riservate alle vittime, ai figli e agli orfani delle vittime e ai loro superstiti; la doppia annualità del trattamento pensionistico, comprensivo della 13^ mensilità.

Le norme in vigore dispongono poi, a beneficio della sola categoria di vittime del terrorismo, le seguenti ulteriori provvidenze, delle quali talune sono di competenza di altre Amministrazioni o Enti: l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio sono riconosciuti, oltre che alla vittima ferita a causa di atti di terrorismo, anche in favore del coniuge e di ciascun figlio della stessa, qualora la vittima abbia una percentuale di invalidità non inferiore al 50%; una quota aggiuntiva al TFR, cioè un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, in favore delle vittime di terrorismo e dei loro superstiti, dipendenti pubblici, privati, autonomi e liberi professionisti; l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari; l’assistenza psicologica a carico dello Stato; il patrocinio legale a totale carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili; l’equiparazione, solo per coloro che hanno subito danni in misura pari almeno all’80%, ai grandi invalidi di guerra e il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta. 

beneficiari sono la vittima civile ferita o i superstiti della vittima civile deceduta. Nel caso di vittima civile deceduta, i benefici economici possono essere corrisposti ai superstiti secondo il tassativo ordine di priorità fissato dal vigente art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 e s.m.i., cioè:

1)    coniuge superstite e figli se a carico;

2)    figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3)    genitori;

4)    fratelli e sorelle, se conviventi a carico;

5)    soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento, nonché i conviventi more uxorio.

Per le sole vittime del terrorismo, l’art. 82, comma 4 legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto poi un’ultima categoria di potenziali beneficiari disponendo che, in assenza dei soggetti sopra indicati, i benefici competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

In relazione alle Amministrazioni competenti, l’attribuzione della speciale elargizione e degli assegni vitalizi è affidata alle Amministrazioni pubbliche in funzione dell’appartenenza delle vittime a ciascuna Amministrazione.

Nell’ambito del Ministero dell’Interno:

  • il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione provvede al riconoscimento dei benefici economici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso e dei loro familiari superstiti;
  • il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia municipale e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell’Ordine);
  • il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Ministero della Difesa è l’Amministrazione competente a valutare le istanze e a provvedere alle elargizioni in favore degli appartenenti alle Forze armate, mentre il Ministero della Giustizia provvede nei riguardi dei magistrati e del personale civile dell’amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda la tempistica della concessione delle provvidenze, il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno, prevede, per i provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità di tipo mafioso, 180 giorni di tempo decorrenti dalla presentazione dell’istanza di parte. Tale termine è sospeso nei casi in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto, ovvero qualora il procedimento penale sull’evento criminoso non sia ancora concluso, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510. Detto termine può prolungarsi sia per il tempo occorrente per gli accertamenti dei requisiti di legge, sia anche per il ritardo nella produzione, da parte degli interessati, della richiesta necessaria documentazione amministrativa.

L’Ufficio ha rapporti con: la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le altre Amministrazioni competenti al riconoscimento dei benefici per l’adozione di linee condivise, gli enti pensionistici per le maggiorazioni sul TFR previste dalle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari superstiti, ove si tratti di lavoratori autonomi, liberi professionisti e privati, e con le associazioni delle vittime.

Istruisce, inoltre, le istanze per la concessione dell’onorificenza di vittima del terrorismo che viene accordata con decreto del Presidente della Repubblica; a tal fine, sottopone le domande all’esame della citata Commissione consultiva per l’acquisizione del relativo necessario parere (art. 34, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater legge 29 novembre 2007, n. 222). Provvede ad acquistare le medaglie d’oro e gli attestati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., trasmettendoli poi all’Ufficio di Gabinetto del Ministro per la consegna agli insigniti.

Per le vittime del terrorismo, il dirigente dell’Ufficio, in qualità di esperto, è stato individuato quale Focal Point per l’Italia e, in detta veste, partecipa sia alle riunioni dell’Ufficio Antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT) per contribuire allo sviluppo di una piattaforma legislativa sul tema delle vittime del terrorismo, sia alle riunioni del Comitato per il Contrasto al Terrorismo (CDCT) del Consiglio d’Europa per lo scambio di informazioni relative alle vittime; è stato, infine, nominato quale Focal Point nazionale nell’ambito dei gruppi di cooperazione in materia penale (COPEN) dell’Unione Europea per fornire una visione generale delle possibilità di supporto offerte dallo Stato alle vittime.

 

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