La legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” ha previsto, per le vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, i medesimi benefici economici già elargiti per le vittime del terrorismo.
Ulteriori benefici economici sono stati disposti con la legge 23 novembre 1998, n. 407.
Con le leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 taluni benefici economici, già previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici", quali l’elevazione della speciale elargizione alla misura massima di € 200.000,00 e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 sono stati estesi anche alle vittime e ai superstiti della criminalità organizzata, del dovere, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’esercizio delle loro funzioni.
I benefici economici per le vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso concessi dal Ministero dell’Interno, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa in vigore, si possono così riassumere:

Per le vittime della criminalità organizzata (cittadini italiani, stranieri e apolidi che abbiano riportato un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni in conseguenza di atti di detta criminalità verificatisi nel territorio italiano; loro familiari superstiti), a partire dal 14 dicembre 2020, la presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale Servizi di questo Dipartimento, disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale di questo Dipartimento alla voce “Servizi on line”; sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).
Non esistono differenze di procedimento amministrativo e di trattamento tra cittadini italiani, stranieri e apolidi rimasti vittime di eventi di criminalità organizzata sul territorio nazionale.
I benefici previsti per episodi di criminalità di stampo mafioso si applicano agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1967 (art. 82, comma 5 legge 23 dicembre 2000, n. 388).